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Cooperativa
Cattolica
per la scuola e la formazione
della Diocesi di Piacenza-Bobbio
Titolo
I
Fisionomia ed Ispirazione
Art. 1 -- Costituzione, sede e durata
1.
E’ costituita, con sede legale in Piacenza, Via Chiostri del Duomo,
12 la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata
“Cooperativa Cattolica per la scuola e la formazione della Diocesi
di Piacenza-Bobbio” s.c.r.l.
2. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre
2050.
3. Detta durata potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea,
prima della scadenza, salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.
Art.
2 -- Finalità
La
Cooperativa si pone i seguenti fini:
1. Mutualità e Cooperazione
La Cooperativa non ha finalità di lucro, ma intende far partecipi
i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione.
2. Sostegno e collaborazione mediante condivisione di servizi
La finalità prima della Cooperativa è quella di essere strumento
di sostegno e di collaborazione per le istituzioni scolastiche, di formazione
professionale e ad indirizzo educativo, in genere operanti sul territorio
della provincia di Piacenza e della Diocesi di Piacenza-Bobbio, nate come
espressione della comunità cristiana. Tale finalità è
perseguita attraverso l’attivazione di servizi strutturali in modo
sinergico tra i soci, la cui urgenza e il cui progetto siano emersi dalla
segnalazione dei soci stessi. Detti servizi saranno attivati nel rispetto
dell’autonomia istituzionale, organizzativa, didattica e amministrativa
nonché di indirizzo educativo-formativo di ognuno dei soci.
3. In comunione e in contatto con la chiesa italiana
Nella sua attività la Cooperativa opera in sintonia con le direttive
del Vescovo diocesano e in armonia con i programmi pastorali della Diocesi.
La cooperativa agisce, a livello provinciale e diocesano, in sintonia
e in contatto con le federazioni e associazioni ecclesiali operanti nel
settore scolastico e formativo a livello provinciale, regionale, nazionale.
4. Persona, famiglia, scuola, società.
La rete di soggetti che si costituisce in cooperativa agisce a servizio
della persona, sostenendo l’opera educativa prioritaria svolta dalle
famiglie e all’interno di una visione democratica di formazione
che preveda l’integrazione e l’interazione tra l’impegno
degli Enti Pubblici e quello del privato sociale.
5. In un comune progetto educativo
La Cooperativa nasce e si pone come segno esplicito di comunione tra enti
impegnati nel mondo della scuola, della formazione professionale e dell’educazione
in genere. Esprime l’impegno a camminare unitariamente, condividendo
scelte operative e orientamenti di fondo alla luce di un comune progetto
educativo. L’orizzonte antropologico e pedagogico cristiano costituisce
il punto di riferimento fondamentale.
6. Sussidiarietà.
Appartiene alla ispirazione originaria della Cooperativa il criterio della
sussidiarietà. La sua azione pertanto non intende essere sostitutiva
di quella dei singoli soci, bensì si propone di rispettarne l’autonomia
e di promuoverne la soggettività e l’identità. In
attuazione del principio di sussidiarietà, la Società si
impegna, sempre nel rispetto della volontà dei singoli soci, a:
- aiutare i socie stessi nel perseguimento dei loro scopi;
- essere di supporto ai soci nell’espletamento delle loro attività;
- intervenire laddove manchi l’iniziativa rispetto a esigenze avvertite;
- promuovere costantemente l’interazione e la collaborazione tra
i soci.
7. Rapporti con Enti Pubblici
La Cooperativa nell’interesse dei soci e per il raggiungimento delle
sue finalità stabilisce gli opportuni rapporti con gli Enti Pubblici
(Unione Europea, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale, Regione, Provincia, Comuni, Comunità
Montana, ecc.) nonché con ogni altro soggetto o rete di soggetti
impegnati in ambito scolastico-formativo.
8. Autonomia gestionale.
La società può compiere tutte le operazioni (anche commerciali,
immobiliari, finanziarie e mobiliari, purchè, in relazione a queste
ultime due, non con prevalenza e non direttamente nei confronti di terzi)
ed assumere tutte le iniziative ritenute utili al conseguimento degli
scopi sociali, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle
leggi vigenti.
La società può raccogliere prestiti dai soci esclusivamente
ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, nel rispetto della
normativa in materia di raccolta di risparmio effettuata dalle imprese
non bancarie.
La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali,
può assumere, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società
cooperative, per azioni, a responsabilità limitata, e partecipare
alle loro attività, dare adesione ad enti e organismi i cui scopi
siano affini o complementari a quelli della cooperativa.
Art.
3 -- Oggetto sociale
Per
conseguire le proprie finalità la Cooperativa pone in atto dei
servizi.
1. Ambito educativo-religioso
• Istituire la figura dell’animatore spirituale della scuola,
col compito generale di dare impulso e coordinamento all’educazione
religiosa (ivi compreso l’insegnamento della religione), e con il
compito specifico di trovare delle occasioni permanenti di spazi celebrativi
e formativi-spirituali (momenti di preghiera, celebrazioni liturgiche,
ritiri ed esercizi spirituali, impegni di carità, volontariato),
organicamente inseriti nel progetto educativo e nella programmazione d’insieme.
Il servizio dell’enimatore spirituale si esplicherà anche
nella funzione di guida individuale per i membri della scuola cattolica:
alunni, docenti e genitori.
• Favorire tra i giovani l’educazione e l’adesione al
volontariato, inteso come volontà del giovane di mettere a disposizione
la propria persona e il proprio tempo a servizio dei più bisognosi.
• Coordinare le iniziative missionarie della scuola cattolica, in
collaborazione con le iniziative della Diocesi.
• Promuovere la formazione permanente, professionale e religiosa,
dei docenti.
• Considerare come essenziale momento della propria missione anche
un servizio organico permanente afferto alle famiglie, in vista della
loro crescita umana e cristiana e dei loro compiti educativi.
• Assicurare una continua e particolare attenzione formativa anche
al personale non docente, il quale concorre notevolmente alla formazione
del clima educativo dell’istituzione.
• Garantire la scelta di insegnanti atti a fare degli istituti cattolici
delle scuole di crescita spirituale e culturale. Questa scelta accerterà
la competenza professionale e specialmente la scelta di fede e la disponibilità
dei laici ad assumere il progetto educativo della scuola cattolica.
• Adoprarsi in favore della complementarietà tra Parrocchia,
unità pastorali e scuola, e tra queste e la Diocesi, soprattutto
nei momenti forti dell’iniziazione cristiana all’Eucaristia
e alla Cresima, che interessano particolarmente le scuole primarie.
• Rendere possibile alle scuole cattoliche secondarie quell’attenzione
particolare all’insegnamento della filosofia, della storia e della
letteratura, in quanto luoghi essenziali di incontro tra fede e culture.
• Favorire la collaborazione della scuola cattolica con le associazioni
professionali cattoliche degli insegnanti, alle quali è bene che
i docenti della scuola cattolica diano la propria adesione e attiva partecipazione.
• Studiare forme di collaborazione in termini di volontariato anche
da parte di operatori scolastici, i quali, per precisa scelta apostolica,
offrano la loro disponibilità e servizio.
2. Ambito didattico formativo:
• Formazione permanente dei docenti e di altro personale della scuola;
• Servizi di consulenza psicologica e pedagogica;
• Attività di promozione del rapporto con le famiglie;
• Banca-dati su personale disponibile per l’insegnamento o
per altre mansioni richieste dai soci;
• Attività formative trasversali per gli alunni;
• Iniziative per l’orientamento scolastico e professionale;
• Proposizione e gestione di progetti sia nell’ambito scolastico
che di formazione professionale in una logica di sistema integrato;
• Attività in vista dell’integrazione di persone portatrici
di deficit;
• Iniziative per il tempo libero e lo sport;
• Allestimento di banche-dati delle esperienze più significative
realizzate nelle varie scuole.
3. Ambito promozionale e relazionale:
• Pubblicizzazione delle attività delle scuole e delle istituzioni
consorziate;
• Partecipazione a programmi promozionali di Enti pubblici e privati;
• Convenzioni con altri enti o reti formative, col mondo del lavoro,
con l’università per attività e sevizi inerenti le
finalità della Cooperativa;
• Connessione per le agenzie presenti sul territorio di coordinamento
domanda-offerta di lavoro.
4. Ambito amministrativo:
• Servizi di segreteria e di gestione economica;
• Consulenza giuridica e fiscale nel rispetto della legge vigente;
• Ricerca e informazioni su finanziamenti, agevolazioni e stanziamenti
pubblici disponibili;
• Approvvigionamento viveri e materiali;
• Acquisto libri di testo, di sussidi didattici e di audiovisivi;
• Pulizia e manutenzione locali;
• Gestione mense;
• Gestione servizi di trasporto;
• Costituzione/o gestione di società o enti per il perseguimento
di progetti in sintonia con le finalità sociali;
• Forme di assistenza e previdenza integrative per alunni, docenti
e personale della scuola e delle istituzioni consorziate;
• Condivisione dell’utilizzo di strutture.
Titolo
II
Identità dei soci
Art. 4 -- Soci
1.
Il numero dei soci è illimitato, fermo il numero minimo stabilito
dalla legge.
2. La Diocesi di Piacenza è socio di diritto considerate le finalità
e le caratteristiche della cooperativa.
3. Possono essere soci, purchè dotati di veste giuridica compatibile
legalmente con la partecipazione in società cooperative:
- scuole cattoliche di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della
Provincia di Piacenza e/o della Diocesi di Piacenza-Bobbio;
- altri enti di formazione scolastica e professionale di ispirazione cristiana;
- enti di ispirazione cristiana, che promuovono o svolgono attività
nell’ambito educativo-formativo anche attraverso la prestazione
di servizi accessori (ad esempio pensionati e convitti universitari);
- federazioni e associazioni, comunque giuridicamente definite, di ispirazione
cristiana che operano nel settore scolastico-educativo e formativo.
Qualora alla cooperativa intenda aderire la sezione o la sede locale di
una scuola o di un ente o di una federazione o di un’associazione
con organizzazione nazionale e/o regionale, la domanda dovrà essere
sottoscritta da chi, localmente, ha la rappresentanza e, comunque, la
responsabilità della sede o della sezione.
4. Il socio è tenuto a partecipare alla vita sociale.
5. Ciascun socio ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciuti
dalla legge e dallo Statuto.
6. Ogni socio ha diritto di usufruire, alle condizioni che saranno fissate,
dei servizi offerti dalla società.
7. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è
limitata all’ammontare della quota sottoscritta.
Art. 5 -- Ammissione
1.
Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione
domanda scritta, nella quale deve dichiarare di obbligarsi all’osservanza
del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli
organi sociali.
2. La domande deve contenere l’indicazione de:
- la denominazione o la ragione sociale e la sede legale e amministrativa;
- l’attività svolta in relazione ai requisiti prescritti
dall’art. 4;
- L’ammontare della quota che si intende sottoscrivere.
3. La richiesta dev’essere corredata da copia della deliberazione
dell’organo competente e della indicazione della persona delegata
alla rappresentanza.
4. Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato
nella domanda di ammissione, non essendo il consiglio di amministrazione
obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.
5. Sull’accoglimento della domanda di ammissione a socio decide,
con giudizio insindacabile, il consiglio di amministrazione, il quale
comunica all’interessato la decisione, a mezzo di lettera raccomandata,
entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Trascorsi tre
mesi dal momento della presentazione della domanda, la domanda stessa
si intende, tacitamente, respinta.
Art.
6 -- Quota sociale
1.
Il socio, all’atto dell’ammissione, deve versare l’importo
delle quote sottoscritte.
2. Il valore delle quote dev’essere compreso entro i limiti previsti
dalla legge.
Art.
7 -- Recesso del socio
1.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio:
- che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione, determinati
dall’art. 4 del presente Statuto;
- che non si trovi più nelle condizioni di cooperare all’attuazione
degli scopi sociali.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con un preavviso
di almeno sei mesi.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione costatare se ricorrono i motivi
che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il diritto
di recesso.
4. Il recesso non è efficace, se non allorchè il Consiglio
di Amministrazione abbia accolto la domanda.
5. Il recesso dev’essere annotato nel Libro dei Soci.
Art.
8 -- Esclusione del socio
1.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione
può escludere il socio:
a. che non osservi le disposizioni dell’Atto costitutivo, dello
Statuto, del Regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese
dagli organi sociali competenti;
b. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali;
c. che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
d. che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi
assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;
e. che svolga attività in contrasto o concorrenti con quelle della
Cooperativa;
f. che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare, moralmente o
materialmente, la cooperativa o fomenti dissidi o disordine tra i soci;
2. Nel caso indicato dalla lettera d., il socio inadempiente dev’essere
invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l’esclusione
potrà essere deliberata soltanto quando sia trascorso un mese da
detto invito e semprechè permanga l'inadempienza.
3. Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo
Statuto, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dal
Consiglio di Amministrazione o dall’assemblea, oltre al risarcimento
dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale
il cui importo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione
o, su proposta di questo, dall’assemblea dei soci.
Art.
9 -- Comunicazione deliberazioni
Le
deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione per i casi di cui
agli artt. 7 e 8 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata
all’interessato, il quale può, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento, instaurare l’arbitrato previsto dal successivo
art. 27. Il ricorso non ha effetto sospensivo e l’accoglimento di
esso non dà diritto a risarcimento di danni.
Art.
10 -- Restituzione quote
1.
Il socio receduto od escluso ha diritto soltanto al rimborso del valore
nominale della propria quota oppure, in caso di perdite, alla restituzione
della minor somma risultante dal bilancio relativo all’esercizio
in cui ha effettuato lo scioglimento del suo rapporto sociale.
2. La domanda di rimborso dev’essere fatta con lettera raccomandata,
a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.
In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti saranno
devolute alla riserva ordinaria.
3. In ogni caso, per due anni dal giorno in cui il recesso o l’esclusione
sono avvenuti, i soci receduti o esclusi rispondono verso i terzi, nei
limiti delle quote sottoscritte anche se non versate, per le obbligazioni
assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della
qualità di socio si è perfezionata.
Titolo
III
Patrimonio ed esercizio sociale
Art. 11 -- Patrimonio sociale
Il
patrimonio della cooperativa è costituto:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da
un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore né
superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
b. Dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione,
con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi.
c. Da eventuali riserve straordinarie.
Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite ai soci
né durante l’esistenza della società né all’atto
dello scioglimento.
Art.
12 -- Versamento quote
1.
L’importo delle quote sottoscritte può essere versato:
a. almeno un quarto all’atto della sottoscrizione;
b. il rimanente in, al massimo, tre rate mensili posticipate a far tempo
dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la sottoscrizione.
2. Le suddette disposizioni si applicano anche agli aumenti delle quote
sottoscritte dai soci durante la vita della cooperativa.
3. Nessun socio può possedere una quota che superi il limite massimo
di capitale sottoscrivibile da un singolo socio secondo quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né
essere cedute con effetto nei riguardi della società senza l’autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione.
5. Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano
alla cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente
per il conseguimento dell’oggetto sociale nel rispetto della normativa
in materia di raccolta di risparmio effettuata dalle imprese non bancarie.
Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito
regolamento approvato dall’assemblea.
6. Ad ogni nuovo socio, oltre all’importo della quota sociale sottoscritta,
il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere il versamento di
una somma a titolo di sovrapprezzo di questa, da determinarsi dal Consiglio
di Amministrazione stesso, in proporzione di detta quota tenuto conto
delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Detto sovrapprezzo potrà essere chiesto dal Consiglio di Amministrazione
anche ai soci che sottoscrivono aumenti della rispettiva quota sociale
nel corso dell’esistenza della società, in proporzione agli
aumenti stessi.
Art.
13 -- Esercizio sociale – Bilancio
1.
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede
alla redazione del bilancio sociale previo esatto inventario, da compilarsi
entrambi con criteri di oculata prudenza e chiarezza.
3. I residui attivi del bilancio saranno così destinati:
a. Non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;
b. Una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c. Una parte alla rivalutazione delle quote nei limiti e con le modalità
previste dall’art. 7 della legge n. 59 del 31.12.92 ed eventuali
modificazioni ed integrazioni;
d. Un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita
dall’assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare,
in ogni caso, la misura massima prevista dalla legislazione vigente per
le cooperative aventi requisiti mutualistici agli effetti fiscali;
e. L’eventuale rimanenza alle riserve straordinarie.
4. L’assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle
disposizioni precedenti, la totalità dei residui attivi di bilancio
venga devoluta al fondo di riserva ordinaria fatta salva la quota di cui
al punto b. oppure venga incrementata la quota di cui al punto e. detratta
la quota di cui ai punti a. e b.
Art.
14 -- Organi sociali
Sono
organi della Cooperativa:
1. L’Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Collegio dei Sindaci.
Titolo
IV
Assemblea dei soci
Art. 15 -- Assemblea sociale ordinaria
1.
L’Assemblea sociale ordinaria è convocata dal Consiglio di
Amministrazione almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari
esigenze lo richiedano, per l’approvazione del bilancio.
2. L’Assemblea ordinaria dovrà essere, altresì, convocata
per:
a. la nomina degli amministratori, dei Sindaci, del Presidente del Collegio
Sindacale;
b. la determinazione dell’eventuale compenso degli Amministratori
e dei Sindaci;
c. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale.
3. L’Assemblea ordinaria è competente per deliberare sulla
eventuale responsabilità degli Amministratori o dei Sindaci e sull’esperimento
delle relative azioni giudiziarie.
4. All’Assemblea ordinaria interviene per il socio il legale rappresentante
o altra persona all’uopo delegata dall’organo statutariamente
competente, fermo quanto disposto dal successivo art. 19.
Art.
16 -- Assemblea straordinaria
1.
L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle
seguenti materie:
a. modificazioni dello Statuto;
b. cambiamento dell’oggetto sociale;
c. proroga della durata della Cooperativa;
d. trasformazione o fusione della Cooperativa;
e. trasferimento della sede sociale;
f. approvazione e/o modificazione dei regolamenti interni;
g. altre questioni non attribuite alla competenza dell’Assemblea
ordinaria.
2. L’Assemblea, a norma di legge, è straordinaria quando
delibera sugli oggetti di cui all’art. 2365 c.c. .
3. All’Assemblea straordinaria interviene per il socio il legale
rappresentante o altra persona all’uopo delegata dall’organo
statutariamente competente, fermo quanto disposto dal successivo art.
19.
Art.
17 -- Convocazione assemblea sociale
1.
Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l’Assemblea
tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.
2. Quando ne fosse fatta richiesta da almeno 1/5 dei soci oppure dal Collegio
Sindacale, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a convocare
senza ritardi l’Assemblea. Se il Consiglio non provvedesse entro
un mese dalla richiesta, in via sostitutiva, dovrà provvedere il
Collegio Sindacale.
3. La convocazione dell’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria
potrà essere fatta a mezzo di lettera raccomandata o di fax o di
telegramma.
4. Nell’avviso di convocazione, da spedirsi almeno dieci giorni
prima dell’adunanza dovranno essere indicati:
a. luogo, data e ora della prima convocazione;
b. ordine del giorno redatto in modo analitico.
Nell’avviso di convocazione potranno essere indicati anche il luogo,
la data e l’ora dell’eventuale seconda convocazione che non
potrà essere prevista nello stesso giorno fissato per la prima
convocazione. L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria,
si terrà normalmente presso la sede sociale o, comunque, in qualsiasi
altro luogo sito in territorio italiano all’uopo deputato, purchè
debitamente segnalato nell’avviso di convocazione.
Art.
18 -- Assemblea e “quorum” deliberativo
1.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida
qualunque sia l’oggetto da trattare:
a. in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la
maggioranza del voto di tutti i soci;
b. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti
o rappresentati all’Assemblea.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei
soci presenti o rappresentati alle adunanze.
3. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulle
modificazioni dello statuto, sul cambiamento dell’oggetto sociale,
sulla proroga della durata, sulla trasformazione e sulla fusione oppure
sul trasferimento della sede sociale, tanto in prima che in seconda convocazione,
le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 3/5
dei voti di tutti i soci.
4. Nei casi di cui al precedente comma, i dissenzienti o gli assenti hanno
diritto di recedere. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata
con raccomandata non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione
della deliberazione.
Art.
19 -- Diritto di voto
1.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soggetti che risultano iscritti
nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti
delle quote sottoscritte.
2. Alle Assemblee, per il socio esercita il diritto di voto il legale
rappresentante o altra persona all’uopo delegata dall’organo
amministrativo competente, ferma la possibilità di delega di cui
al successivo comma 5.
3. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare
della quota sottoscritta.
4. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’Assemblea.
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto tranne che per le elezioni
delle cariche sociali che saranno effettuate con il sistema del voto segreto
e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di
voti.
5. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente
all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto
da altri soci mediante delega scritta.
Ciascun socio può rappresentare al massimo cinque soci.
Art.
20 -- Presidenza dell’Assemblea
1.
L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è
presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in sua assenza
dal Vice Presidente.
2. La nomina del Segretario dell’Assemblea, che può essere
un non socio, è fatta dal Presidente dell’Assemblea, salvo
che questa non deliberi diversamente.
3. Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal Presidente
dell’Assemblea e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali
delle Assemblee.
Titolo
V
Consiglio di Amministrazione
Art. 21 -- Consiglio di Amministrazione
1.
Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri
– variabile da tre a nove- eletti dall’assemblea, la quale
ne determina, per ogni mandato amministrativo, l’esatto numero.
2. Il mandatario della Diocesi di Piacenza-Bobbio (socio di diritto) è
di diritto membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Consiglio
stesso. Egli è ricompreso nel numero dei consiglieri stabilito
dall’assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il vice-presidente.
4. I Consiglieri durano in carica da uno a tre anni, secondo quanto deliberato
dall’assemblea al momento della nomina, sono sempre rieleggibili
e sono dispensati dal prestare cauzione.
5. I Consiglieri non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi
l’Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro
concessi gettoni di presenza.
6. Alle adunanze del C.d.A. possono partecipare, in funzione meramente
consultiva, i direttori degli Uffici Pastorali Diocesani eventualmente
interessati agli argomenti trattati.
Art.
22 -- Convocazione del Consiglio di Amministrazione
1.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da
chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile, oppure
quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi
non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a
mezzo telegramma o fax, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi
ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
3. Le riunioni sono valide, quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri
in carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono obbligatoriamente
chiamati ad assistere i Sindaci effettivi.
Art.
23 -- Poteri del Consiglio di Amministrazione
1.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per la gestione della Cooperativa.
2. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell’oggetto
sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizioni di legge o dell’atto
costitutivo, siano riservati all’Assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie
attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato
esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso
Consiglio.
4. Il Consiglio può nominare un Direttore Tecnico e un Segretario
Generale, anche non soci, stabilendone le mansioni e i compensi.
5. Il Direttore Tecnico e il Segretario Generale partecipano, con voto
consultivo, alle sedute consiliari.
Art.
24 -- Presidente del Consiglio di Amministrazione
1.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto il
mandatario della Diocesi di Piacenza-Bobbio e rappresenta legalmente la
società di fronte a terzi e in giudizio ed ha l’uso della
firma sociale.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad
uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali
la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente
che congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.
3. Il Presidente ha la facoltà di concedere, sia ai Consiglieri
che a terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti,
determinandone poteri o compensi; è autorizzato a riscuotere da
pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciandone liberatorie quietanze
e ad effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni presidenziali
vengono svolte dal Vice Presidente e nell’assenza di questo, da
un consigliere designato dal consiglio.
Titolo
VI
Collegio dei Sindaci
Art. 25 -- Collegio dei sindaci
1.
Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente
del Collegio, e di un membro supplente, tutti eletti dall’Assemblea,
anche tra non soci.
2. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
3. I Sindaci non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi
l’Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro
concessi gettoni di presenza.
Art. 26 -- Competenze del collegio sindacale
1.
Il Collegio sindacale deve controllare l’amministrazione della società,
vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto ed accertare
la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza
del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze
dei libri e delle strutture contabili.
2. Il Collegio sindacale deve altresì:
a. accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con
l’osservanza delle norme legislative;
b. accertare che ogni tre mesi la consistenza della cassa e l’esistenza
del valore e dei titoli di proprietà della Cooperativa o ricevuti
da essa in pegno, cauzione o custodia;
c. verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
d. intervenire alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
e. convocare l’Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori;
f. riferire specificamente nella propria relazione all’Assemblea
che approva il bilancio, se gli amministratori hanno osservato i caratteri
cooperativi della Cooperativa e se hanno operato al conseguimento dei
suoi scopi.
3. Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti
dalla legge.
5. Il Collegio sindacale riunirsi almeno ogni trimestre.
Art.
27 -- Clausola compromissoria
Ogni
controversia tra società e soci e tra soci dovrà essere
devoluta all’arbitrato rituale di diritto, con l’applicazione
degli art. 806 e ss. c.p.c.
Titolo
VII
Disposizioni generali finali
Art. 28 -- Regolamenti interni
1.
Il funzionamento tecnico e amministrativo della società potrà
essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio
di Amministrazione e da approvarsi dall’Assemblea straordinaria.
2. Nel regolamento interno di cui al precedente comma 1 potranno essere
stabiliti anche i poteri del Direttore Tecnico, del Segretario generale
e del Comitato Esecutivo, l’ordinamento e le mansioni dei Comitati
tecnici se venissero costituiti, nonché le mansioni e il trattamento
economico dei dipendenti della Cooperativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione può proporre regolamenti interni
anche per disciplinare altre materie di interesse sociale.
Art.
29 -- Scioglimento della società
In
qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l’Assemblea con
la maggioranza stabilita dall’art. 18 comma 3, nominerà uno
o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo
rimborso ai soci del capitale versato eventualmente rivalutato, dei sovrapprezzi
eventualmente versati e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere
destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all’art. 11 della legge n. 59 del 31.1.92 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
30 -- Disposizione finale
Le
clausole mutualistiche del presente atto sono inderogabili e debbono essere
di fatto osservate. Per quanto non è regolato dall’atto costitutivo,
di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni
legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata
rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.
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